Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è punito con la pena prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
      2. Quando la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è commessa da un soggetto titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'autorità giudiziaria ordina la trasmissione della sentenza di condanna passata in giudicato o del decreto penale di condanna divenuto definitivo al questore della provincia di residenza, che adotta il provvedimento previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), della citata legge n. 157 del 1992.
      3. Quando la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è commessa da un soggetto titolare di autorizzazione commerciale e di pubblica sicurezza per la vendita di armi, l'autorità giudiziaria dispone la trasmissione della sentenza di condanna passata in giudicato o del decreto penale di condanna divenuto esecutivo al comune in cui ha sede l'attività commerciale e al questore competente per territorio.
      4. Il dirigente dell'ufficio comunale competente in materia di rilascio delle autorizzazioni commerciali ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, e il questore revocano le autorizzazioni rispettivamente rilasciate entro dieci giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 3 del presente articolo.
      5. Il provvedimento di revoca di cui al comma 4 comporta il divieto di rilasciare all'autore della violazione nuove autorizzazioni corrispondenti a quelle revocate.

 

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